1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea ed i loro familiari, nonché i cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, o in attesa di rinnovo dello stesso. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Sostituirlo con il seguente:
1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato
di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri presenti regolarmente in Italia da almeno tre anni per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno. Ai profughi e agli stranieri sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i cittadini extracomunitari fino alla fine del periodo, con le seguenti: gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per motivi di lavoro.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , o in attesa di rinnovo dello stesso.
All'emendamento 2. 31, al comma 2, sopprimere il primo periodo.
All'emendamento 2. 31, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Al sistema integrato di interventi e servizi sociali accedono tutte le persone di cui al comma 1, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze a fronte di condizioni di ordine fisico o psichico o in stato di povertà.
All'emendamento 2. 31, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: comma 3 aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4.
All'emendamento 2. 31, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: comma 3 aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5.
All'emendamento 2. 31, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: livelli essenziali aggiungere le seguenti: non riducibili.
All'emendamento 2. 31, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: consentire l'esercizio del con le seguenti: garantire il.
All'emendamento 2. 31, al comma 3, premettere le parole: Al sistema integrato di cui al comma 2 accedono.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: accedono prioritariamente fino alla fine del comma.
All'emendamento 2. 31, al comma 3, sopprimere le parole: con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro.
All'emendamento 2. 31, al comma 3, sopprimere le parole: nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
All'emendamento 2. 31, sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale.
All'emendamento 2. 31, al comma 4, dopo le parole: delle condizioni aggiungere le seguenti: di povertà e di limitato reddito.
Conseguentemente, nella parte consequenziale:
al capoverso g-bis), sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 4.
All'emendamento 2. 31, al comma 5, sopprimere le parole: dell'articolo 8, comma 3,
Sostituire i commi 2, 3, e 4 con i seguenti:
dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal piano di cui all'articolo 18.
Conseguentemente:
all'articolo 18, comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
3. Al sistema integrato degli interventi e servizi sociali facoltativi possono accedere tutte le persone di cui al comma 1.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
3. Al sistema integrato degli interventi e servizi sociali facoltativi possono accedere tutte le persone di cui al comma 1.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , che riveste carattere di universalità,.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , che riveste carattere di fino alla fine del periodo con le seguenti: accedono tutte le persone di cui al comma 1, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze a fronte di condizioni di ordine fisico o psichico o in stato di povertà.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: , che riveste carattere di universalità, accedono con le seguenti: obbligatori, che riveste carattere di universalità, hanno diritto di accedere.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: con priorità per quelle fino alla fine del periodo, con le seguenti: con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze a fronte di condizioni di ordine fisico o psichico o in stato di povertà.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Al comma 3, sostituire le parole: la tutela delle posizioni soggettive garantite con le seguenti: il rispetto dei diritti soggettivi garantiti.
Al comma 3, sostituire le parole: livelli essenziali di prestazioni con le seguenti: gli interventi e servizi essenziali.
Al comma 3, dopo le parole: livelli essenziali, aggiungere le seguenti: non riducibili.
Al comma 3, dopo le parole: di prestazioni aggiungere le seguenti: erogate.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
Sostituire il comma 4 con il seguente:
comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di interventi e servizi sociali e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare dei servizi obbligatori e delle prestazioni economiche di cui agli articoli 24 e 29.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
Al comma 4, sostituire le parole: commi 3 e 4, sono tenuti, con le seguenti: comma 3, sono tenuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, .
Al comma 4, sostituire le parole: commi 3 e 4, con le seguenti: commi 3, 4 e 5.
Al comma 4, sostituire le parole: consentire l'esercizio del con le seguenti: garantire il.
(Diritto alle prestazioni).
2. Al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutte le persone di cui al comma 1, con priorità per quelle in stato di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale e attiva e nel mercato del lavoro, nonché per le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le persone di cui al comma 1 devono essere compiutamente informate dagli erogatori dei servizi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.
3. Al fine di assicurare la tutela delle posizioni soggettive garantite dalla presente legge sono definiti, ai sensi dell'articolo 22, livelli essenziali di prestazioni da parte del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
4. Per le finalità di cui al comma 3, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui agli articoli 24 e 25.
(Diritto alle prestazioni)
(Diritto alle prestazioni).
2. Al sistema integrato di interventi e servizi sociali accedono tutte le persone di cui al comma 1 con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze a fronte di condizioni di ordine fisico o psichico, o in stato di povertà. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le persone di cui al comma i devono essere compiutamente informate dagli erogatori dei servizi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.
3. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti soggettivi garantiti dalla presente legge sono definiti, ai sensi dell'articolo 18, i livelli essenziali non riducibili quali prestazioni erogate da parte del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
4. Per le finalità di cui al comma 3, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e a garantire il diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui agli articoli 24 e 25.
2. 30. La Commissione.
2. 17. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.
2. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
0. 2. 31. 1. Cè, Dalla Rosa, Stucchi.
0. 2. 31. 2. Cè, Dalla Rosa, Stucchi.
0. 2. 31. 3. Cè, Dalla Rosa, Stucchi.
0. 2. 31. 4. Cè, Dalla Rosa, Stucchi.
0. 2. 31. 5. Cè, Dalla Rosa, Stucchi.
0. 2. 31. 6. Cè, Dalla Rosa, Stucchi.
0. 2. 31. 7. Cè, Dalla Rosa, Stucchi.
0. 2. 31. 8. Cè, Dalla Rosa, Stucchi.
0. 2. 31. 9. Cè, Dalla Rosa, Stucchi.
0. 2. 31. 10. Cè, Dalla Rosa, Stucchi.
al capoverso e), sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 4.
0. 2. 31. 11. Cè, Dalla Rosa, Stucchi.
0. 2. 31. 12. Cè, Dalla Rosa, Stucchi.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22 e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 25 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.
4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti
5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.
all'articolo 6, comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.
g-bis) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;
2. 31. La Commissione.
2. Hanno diritto al sistema integrato degli interventi e servizi sociali obbligatori i soggetti di cui al comma 1 che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive a garantire il superamento della soglia di povertà;
b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;
c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti della autorità giudiziaria che rendano necessari interventi di sostegno sociale e psicologico preordinati a far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione ed inserimento sociale.
* 2. 2. Novelli.
2. Hanno diritto al sistema integrato degli interventi e servizi sociali obbligatori i soggetti di cui al comma 1 che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive a garantire il superamento della soglia di povertà;
b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;
c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti della autorità giudiziaria che rendano necessari interventi di sostegno sociale e psicologico preordinati a far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione ed inserimento sociale.
* 2. 20. Maura Cossutta, Saia.
2. Hanno diritto al sistema integrato degli interventi e servizi sociali obbligatori i soggetti di cui al comma 1 che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive a garantire il superamento della soglia di povertà;
b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;
c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti della autorità giudiziaria che rendano necessari interventi di sostegno sociale e psicologico preordinati a far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione ed inserimento sociale.
2. 3. Valpiana, Giordano, Nardini.
2. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
2. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
2. 19. Gardiol.
2. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
* 2. 7. Valpiana, Giordano, Nardini.
* 2. 8. Novelli.
2. 9. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
2. 18. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.
2. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
2. 11. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
3-bis. Accedono prioritariamente al sistema integrato di interventi e servizi sociali i soggetti in condizioni di povertà , o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale a provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
2. 21. Maura Cossutta, Saia.
4. Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, i soggetti di cui all'articolo 1,
2. 13. Novelli.
4. Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di interventi e servizi sociali e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare dei servizi obbligatori e delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24.
2. 12. Valpiana, Giordano, Nardini.
2. 14. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
2. 16. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.
2. 15. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.